Assunzione dell’incarico di RLST
Assunzione dell’incarico di RLST
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), così come disciplinato dal comma 3 dell’art. 47, D.lgs 81/08 e s.m.i., svolge le proprie competenze in tutte quelle aziende o unità produttive che non hanno provveduto ad eleggere o designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto dai commi 3 e 4 del art. 47 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. In tale circostanza, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49 del D.lgs 81/08 e s.m.i.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale è il soggetto secondo le modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro.
In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare attivamente (e senza, almeno in linea di principio, la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo.
Tra i servizi erogati dalla Pi.Esse vi è anche la possibilità di procedere anche a questo servizio: Assunzione dell’incarico di RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
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